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La legge n. 33/2018 del 18 luglio entra in vigore oggi

La normativa che regola l'uso di droghe, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis per scopi medicinali, Legge n. 33/2018, del 18 luglio, è entrata in vigore oggi 1 agosto 2018. Ad oggi è legale prescrivere e usare la cannabis per scopi medicinali in Portogallo, anche se [...]

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La legislazione che regola l'uso di droghe, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis per scopi medicinali, Legge n. 33/2018, del 18 luglio, entrato in vigore oggi 1 agosto 2018.

Ad oggi è legale prescrivere e usare la cannabis per scopi medicinali in Portogallo, anche se il regolamento di Infarmed non è stato completato.

Infarmed ha un periodo di 60 giorni per regolamentare il mercato della cannabis medica in Portogallo, ma ha già avvertito, in un rapporto del DN, che questo processo potrebbe richiedere "alcuni anni".

Il testo integrale della Legge 33/2018 del 18 luglio, che entra in vigore oggi, è di seguito trascritto.

Legge n. 33/2018 del 18 luglio

Regola l'uso di droghe, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis per scopi medicinali

L'Assemblea della Repubblica decreta, ai sensi del comma c) dell'articolo 161 della Costituzione, quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

Questa legge stabilisce il quadro giuridico per l'uso di droghe, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis per scopi medicinali, vale a dire la sua prescrizione e la sua dispensa in farmacia.

Articolo 2

Autorizzazione

Medicinali, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis sono sempre soggetti ad autorizzazione rilasciata da INFARMED - Autorità Nazionale per i Medicinali e i Prodotti Sanitari, IP (INFARMED, IP).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

a) «Farmaci, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis» le foglie e le foglie fiorite o fruttate della pianta, l'olio e altri estratti standardizzati o preparati estratti o ottenuti dalla pianta di cannabis;

b) «Uso a scopo medicinale» l'uso di droghe, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis, quando prescritto da un medico, mediante apposita prescrizione medica, con l'obiettivo di esplorarne le proprietà medicinali.

Articolo 4

Produzione

Il Laboratorio chimico e farmaceutico militare può contribuire alla produzione di farmaci, preparati e sostanze a base della pianta di cannabis.

Articolo 5

Prescrizione

1 - La prescrizione di farmaci, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis viene effettuata mediante apposita prescrizione medica, secondo un modello da approvare per ordine del membro del Governo competente per l'area sanitaria, e adattato al modulo elettronico.

2 - La prescrizione deve menzionare l'identificazione dell'utente e del medico, l'identificazione del farmaco, del preparato e della sostanza in base alla pianta di cannabis da dispensare, la quantità e il dosaggio, nonché la via e il modo di somministrazione.

3 - La prescrizione di cui al comma 1 può essere effettuata solo se i trattamenti convenzionali con medicinali autorizzati non producono gli effetti attesi o se provocano effetti negativi rilevanti e purché siano rispettate le disposizioni del comma 3. Articolo 9

Articolo 6

Dispensa in farmacia

1 - I farmaci, i preparati e le sostanze a base della pianta di cannabis prescritti per scopi medicinali vengono dispensati in farmacia, dietro presentazione della ricetta e dopo che è stata verificata l'identità dell'acquirente.

2 - Nel caso in cui il reddito sia destinato a un minore o ad una persona disabile o interdetta, deve essere concesso solo a chi ne detiene e dimostri la rispettiva tutela legale.

3 - Solo il farmacista, o chi lo sostituisce in sua assenza o impedimento, può adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5.

4 - Le ricette già riempite non possono essere riempite di nuovo.

Articolo 7

Detenzione e trasporto

Il soggetto titolare di una ricetta medica ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 può detenere e trasportare farmaci, preparati e sostanze a base della pianta di cannabis purché per il proprio consumo, nel rispetto delle prescrizioni e con il limite l'importo prescritto dal medico e compreso nella ricetta speciale.

Articolo 8

Ricerca scientifica

Lo Stato deve stimolare e sostenere la ricerca scientifica sulla pianta di cannabis, le sue proprietà e applicazioni terapeutiche, svolta da laboratori statali, laboratori associati o unità di ricerca dell'istruzione superiore.

Articolo 9

INFARMATO, IP

1 - INFARMED, IP è responsabile della regolamentazione e della supervisione delle attività di coltivazione, produzione, estrazione e lavorazione, commercio all'ingrosso, distribuzione alle farmacie, importazione ed esportazione, transito, acquisto, vendita e consegna di medicinali, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis destinata all'uso umano per scopi medicinali.

2 - L'immissione sul mercato di farmaci, sostanze e preparati a base della pianta di cannabis destinati all'uso umano per scopi medicinali richiede il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte di INFARMED, IP

3 - INFARMED, IP è anche responsabile dell'approvazione delle indicazioni terapeutiche ritenute appropriate per i farmaci, i preparati e le sostanze a base di pianta di cannabis destinati all'uso umano per scopi medicinali, ea condizione che siano verificate le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 5. .

4 - Per svolgere le funzioni di regolazione e supervisione di cui al comma 1, all'interno di INFARMED, IP può essere creato uno specifico gabinetto sulla cannabis medicinale.

Articolo 10

Informazioni per gli operatori sanitari

Il Governo, attraverso servizi ed enti integrati nell'amministrazione diretta e indiretta dello Stato nell'ambito del Ministero della Salute, ed enti del settore delle imprese pubbliche, in ambito sanitario, promuove, insieme a medici e altri operatori sanitari, medicinali, preparati e sostanze a base di cannabis per scopi medicinali.

Articolo 11

Disposizione transitoria

INFARMED, IP, dopo la pubblicazione di questa legge, determina quali farmaci, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis, attualmente esistenti, sono in grado di essere utilizzati per scopi terapeutici e medicinali.

Articolo 12

regolazione

Il Governo approva, entro un periodo massimo di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i rispettivi regolamenti.

Articolo 13

Implementazione

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.

Approvato il 15 giugno 2018.

Il Vicepresidente dell'Assemblea della Repubblica, in sostituzione del Presidente dell'Assemblea della Repubblica, Jorge Lacão.

Entrato in vigore il 10 luglio 2018.

Pubblica te stesso.

Il Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa.

Controfirmato l'11 luglio 2018.

Del Primo Ministro, Maria Manuel de Lemos Leitão Marques, Ministro della Presidenza e dell'ammodernamento amministrativo.

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