Il governo portoghese ha pubblicato oggi su Diário da República l'ordinanza 14/2022, che definisce nuove regole per la coltivazione della cannabis e della canapa industriale in Portogallo. La canapa può essere coltivata solo all'aperto ed è vietata la crescita delle piante in serra o il loro trapianto. La zona di produzione è fissata ad un minimo di mezzo ettaro (5.000 mq) ed è vietato il trasporto di fiori (contenenti o meno semi) all'esterno dell'azienda. I piccoli agricoltori sono arrabbiati per le nuove misure e molti stanno pensando di rinunciare agli investimenti nel settore.
Si tratta della prima modifica all'Ordinanza n. 83/2021, del 15 aprile, che ha definito i requisiti per l'elaborazione delle richieste e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività connesse alla coltivazione, alla lavorazione, al commercio all'ingrosso, al trasporto, alla circolazione, all'importazione e all'esportazione di medicinali, preparati e sostanze a base di pianta di cannabis.
Se non ci sono grandi cambiamenti in relazione alla cannabis medica, il settore della canapa industriale vede ora più limiti alla sua produzione. La principale modifica alla precedente Ordinanza è l'integrazione dell'Ordinanza n. 83/2021, del 15 aprile, che ora include l'articolo 3A con la seguente formulazione:
Articolo 3A
Requisiti tecnici applicabili alla coltivazione della pianta di cannabis a fini industriali
1 — La coltivazione della pianta di cannabis a fini industriali deve essere effettuata nelle condizioni agronomiche idonee a tali fini, e secondo quanto previsto dai seguenti commi:
a) Può essere effettuata solo all'aperto, mediante semina, non essendo consentito il trapianto di piante, e nessuna fase di sviluppo della pianta può verificarsi in serre, ricoveri o strutture simili;
b) La superficie minima consentita, nella somma degli appezzamenti di una determinata azienda agricola, è di 0,5 ha;
c) La densità di semina deve essere adeguata allo scopo prefissato e non può essere inferiore a 30 kg di seme per ettaro.
2 — Non è consentito trasportare le parti fiorite, contenenti o meno il seme, al di fuori dell'azienda agricola.
3 — I pacchi di semi aperti che contengono gli avanzi di semi non utilizzati nella semina nella stagione agricola per la quale sono stati acquistati non possono essere utilizzati nell'anno successivo e l'agricoltore deve conservare la prova documentale della destinazione data agli avanzi.
4 — Le confezioni di semi che sono state acquistate e associate a domande di autorizzazione respinte devono essere conservate con il loro sigillo originale e possono avere solo le seguenti destinazioni:
a) Se il rifiuto non è dovuto a cause connesse ai colli, il richiedente può conservare i colli, purché conservati con la loro chiusura originale, e possono essere presentati in un'altra procedura di richiesta di autorizzazione;
b) Se il rifiuto è dovuto a cause legate all'imballaggio, possono essere restituiti all'origine, oppure distrutti, o avviati al consumo animale o umano, nel caso non siano trattati con prodotti fitosanitari, e l'agricoltore deve conservare, a almeno per tre anni, prova documentale della destinazione.
Il nuovo decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, cioè domani, 6 gennaio, ed è firmato dai Ministri di Stato e Finanze, dell'Amministrazione interna, della Giustizia, dell'Agricoltura, del Sottosegretario di Stato e dell'Economia e il Segretario di Stato per la Salute.
Portaria 14:2021 -05-01-2022
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