Infarmed – IP Medicine Authority ha pubblicato una circolare informativa rafforzando il divieto di utilizzo del CBD (cannabidiolo) estratto dalla “cannabis per scopi industriali” (canapa). Citando la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, il Presidente di Infarmed, Rui Santos Ivo, chiarisce che “i prodotti cosmetici non possono quindi contenere le seguenti sostanze/preparati legati alla pianta di cannabis, indipendentemente dal loro contenuto di tetraidrocannabinolo (THC)” – “che comprende (sic) varietà di canapa industriale” (in una nota).
“La cannabis è classificata nel territorio nazionale come narcotico, ed è inserita nella tabella IC, allegata al decreto-legge n.15/93, del 22 gennaio, nella sua attuale redazione. Nell'ambito di questo quadro, è vietato l'uso della pianta di cannabis per scopi diversi da quelli medicinali, ad eccezione dell'uso di fibre (steli) e semi di varietà a basso contenuto di THC di cannabis per scopi industriali (canapa)”, insiste Infarmed. .
Secondo la Medicines Authority, “non è consentita l'inclusione di CBD o altri cannabinoidi, che esistono naturalmente nella pianta di cannabis, in quanto ottenuti attraverso la preparazione di estratti o tinture di cannabis o della sua resina”.
Infarmed rafforza il fatto che il CBD è una sostanza controllata
La circolare informativa Infarmed afferma inoltre che “per quanto riguarda i vari cannabinoidi che fanno parte della resina di cannabis, e in particolare la sostanza cannabidiolo (CBD), è espressa interpretazione dell'International Narcotic Control Board (INCB – International Narcotic Control Board ), che è disciplinata dalla Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, come estratto/preparato della pianta di cannabis, ed è inclusa nella tabella I allegata a tale convenzione. Pertanto, le suddette sostanze, ovvero la sostanza cannabidiolo (CBD), come resina o preparato di cannabis, sono incluse nella tabella IC, allegata al decreto-legge n., fatte salve le misure di controllo applicabili alle sostanze ivi previste”.
Il CBD è vietato nei cosmetici
Infarmed sottolinea che l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici “rispetta i requisiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009”.
Tale Regolamento “vieta l'inclusione nei prodotti cosmetici di tutte le sostanze elencate nelle tabelle I e II della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, attraverso la voce 306 dell'Allegato II. Inoltre, a livello nazionale, tali sostanze sono considerate controllate, secondo quanto previsto dal decreto-legge 15 gennaio n.93/22, nella sua attuale formulazione”.
In questo senso, afferma Infarmed che “i prodotti cosmetici non possono contenere le seguenti sostanze/preparati legati alla pianta di cannabis, indipendentemente dal loro contenuto di tetraidrocannabinolo (THC)”:
- Cannabis e Resina di Cannabis;
- Estratti e tinture di cannabis;
- Foglie e sommità fiorite/fiorite o fruttifere della pianta di Cannabis.
L'inclusione di CBD o altri cannabinoidi, che esistono naturalmente nella pianta di cannabis, non è consentita, “perché sono ottenuti attraverso la preparazione di estratti o tinture di Cannabis o sua resina”.
“In questo divieto sono comprese le sostanze CANNABIDIOL -DERIVE DA ESTRATTO O TINTURA O RESINA DI CANNABIS e CANNABIS SATIVA FOGLIE ESTRATTO”. Queste designazioni compaiono in CosIng, il database della Commissione europea per informazioni su sostanze e ingredienti. Un ingrediente elencato su CosIng non significa che il suo utilizzo nei prodotti cosmetici sia approvato” – si legge in una nota nella circolare – “ma la sua inclusione nei prodotti cosmetici non è autorizzata”.
Solo olio di semi di canapa autorizzato
È escluso da tale divieto l'uso di “sostanze/preparati ottenuti da semi di piante con un contenuto di THC ≤ 0,2%, quali, ad esempio, olio di semi di cannabis di varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà di specie agricole”.
Infarmed avverte che "ci sono altre fonti di CBD che non sono coperte dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, ma sono in fase di analisi nell'Unione Europea e nell'Organizzazione Mondiale della Sanità". L'uso di queste sostanze nei cosmetici deve essere analizzato caso per caso e richiede sempre una valutazione della sicurezza.
La circolare conclude affermando che “l'adeguatezza della composizione dei prodotti cosmetici immessi sul mercato alla normativa vigente è un obbligo del Soggetto Responsabile, il quale deve garantire il rispetto della normativa applicabile e la sicurezza dei prodotti cosmetici ai sensi o condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili. Le persone responsabili oi distributori che operano in Portogallo devono garantire che la composizione dei prodotti che mettono a disposizione sul mercato soddisfi questi requisiti”, conclude.
Leggi la circolare informativa completa qui:
Infarmed-Circolare-Informativo-N-014-CD-100-20-200